Valutazione rischio biologico

L’articolo 28 del D.lgs. 81/2008, stabilisce che il datore di lavoro debba valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori relativamente alla natura dell’attività dell’organizzazione, ovvero dell’unità produttiva. Tra i rischi da valutare vi sono quelli relativi all'esposizione alle sostanze biologiche che interessano i lavoratori nello svolgimento dei loro compiti lavorativi, così come specificato nell’articolo 271 del D.Lgs. 81/2008.

L'iter seguito per l’effettuazione della valutazione, attraverso specifiche misurazioni, viene di seguito esposto:

  • acquisizione e valutazione delle informazioni inerenti l’attività dell’azienda, il ciclo tecnologico e le mansioni dei lavoratori;
  • identificazione delle aree da monitorare e degli agenti biologici da ricercare;
  • campionamenti ambientali statici presso le aree stabilite;
  • analisi campioni raccolti a seguito dell’attività di monitoraggio