Il Titolo VIII “Agenti Fisici” del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 prescrive le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti fisici. Nella fattispecie, il Capo III del Titolo medesimo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a vibrazioni meccaniche.
Ai sensi del presente Capo è' obbligo del datore di lavoro effettuare una valutazione del rischio vibrazioni al fine di aggiornare il documento di valutazione dei rischi. La valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni deve essere effettuata da personale adeguatamente qualificato e va ripetuta con cadenza almeno quadriennale (art. 181 D.Lgs. 81-08) oppure ad ogni modifica del processo produttivo (ad esempio modifiche sostanziali a macchinari sorgenti di vibrazioni ed implementazione di nuove apparecchiature, applicazione di interventi tecnici di bonifica post-valutazione, ecc.).
Campo di applicazione della norma sono tutte le attività con personale subordinato (dipendenti, soci, ecc...) in cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche (aziende con attrezzature elettriche e/o pneumatiche che emettono vibrazioni tipo smerigliatori, trapani, mole, ecc.; mezzi di trasporto stradali e mezzi agricoli, carrelli elevatori, ecc.).In alcuni casi (qualora per l’attività considerata è possibile escludere il superamento del Valore d’Azione riferito alle 8 ore lavorative ed il Valore Limite su brevi periodi) è possibile prevedere una giustificazione (senza ricorso a rilievi strumentali). In caso di inosservanza e di mancato adeguamento, sono previste sanzioni amministrative e penali.
L'iter per l’effettuazione della valutazione viene di seguito esposto:
- acquisizione e valutazione delle informazioni inerenti l’attività dell’azienda, il ciclo tecnologico e le mansioni dei lavoratori;
- identificazione delle attrezzature / aree da monitorare;
- rilevamento vibrazioni meccaniche;
- acquisizione dei tempi di esposizione per ogni addetto (tempistiche di utilizzo delle attrezzature o di permanenza nelle postazioni/aree monitorate) e, ove possibile, per gruppi di lavoro omogenei;
- calcolo del livello di esposizione dei lavoratori e raffronto con i livelli d’azione giornalieri e con i valori limite di esposizione;
- eventuali valutazioni in merito alla necessità di interventi di bonifica.